SENIGALLIA – La sentenza con cui il Tar Marche ha accolto le ragioni dei cittadini residenti nella collina del Cavallo e poi costituitisi nel “Comitato per il diritto alla partecipazione civica e la tutela del paesaggio” rappresenta un punto miliare per le politiche di installazione di nuovi impianti di telefonia mobile da parte delle pubbliche amministrazioni. Ne è convinto Roberto Paradisi, noto avvocato senigalliese che ha seguito la vicenda per conto dei cittadini (di cui 145 riuniti nel comitato) assieme al collega Mario Cavallaro. Cittadini che «non hanno mai chiesto – nemmeno in fase stragiudiziale – la cancellazione del traliccio ma, semplicemente, la sua collocazione nel rispetto del paesaggio agrario storico, della tutela dei crinali e del prospetto panoramico, coerentemente con quanto previsto, tra l’altro, dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore».
Il Tar, accogliendo quasi tutti i rilievi e le argomentazioni difensive dei cittadini, ha sostanzialmente espresso tre motivi di censura nei confronti dell’operato della pubblica amministrazione.
Con il primo motivo, ha «sottolineato l’illegittimità della mancata partecipazione/informazione della cittadinanza interessata poiché – ha giustamente sottolineato – “le istanze aventi ad oggetto l’installazione di infrastrutture per gli impianti radioelettrici sono assoggettate ad un obbligo di preventiva pubblicizzazione” non essendo sufficiente la mera pubblicazione nell’albo pretorio. In altre parole, si è agito tenendo all’oscuro la cittadinanza».
Con il secondo motivo, «i giudici amministrativi – confermando quanto sempre sostenuto dal Comitato ed entrando puntualmente e ampiamente nel merito delle norme a tutela dell’ambiente – hanno ritenuto fondata “la censura con cui parte ricorrente sostiene la omessa applicazione della normativa tecnica di attuazione del piano regolatore generale per la parte relativa agli ambiti di tutela integrale e orientata” (contro la posizione sorprendente del Comune di Senigallia e dei suoi uffici che hanno sempre sostenuto – l’assenza di ogni vincolo normativo per gli impianti di telefonia mobile). Scrive a chiare lettere il Tar: “Non può disconoscersi il rilievo della circostanza che il traliccio sia collocato in prossimità di una strada panoramica, in ambiente agricolo di rilievo paesaggistico-storico soggetto a tutela orientata, nonché in ambito di tutela integrale dei crinali”» come sottolinea Paradisi.
Con il terzo motivo, «il Tar ha infine censurato l’iter del procedimento poiché, a fronte di una iniziale indicazione ai realizzatori, in sede di conferenza dei servizi, di dover dislocare l’impianto nel rispetto delle norme ambientali e quindi al di sotto della fascia di rispetto, la pubblica amministrazione ha rilasciato illegittimamente l’autorizzazione a fronte del mancato adeguamento della prescrizione da parte di Inwit e Tim. Tutto ciò senza che il Comune di Senigallia (che non si è nemmeno presentato alla successiva seduta della conferenza dei servizi) desse minimamente conto delle ragioni per le quali è stata comunque privilegiata l’opzione localizzativa proposta dal gestore. Con ciò realizzando anche un vizio di istruttoria e motivazione» conclude l’avvocato.