Jesi-Fabriano

Jesi, «l’onere testamentario di Morosetti sullo spostamento della fontana è nullo»: lo spiega l’avvocatessa Forconi

Secondo il legale si può salvare il lascito senza intaccare l'identità della città. «La nullità dell’onere, renderebbe l’Ente destinatario dell’intero lascito senza dover procedere ad alcuna prestazione»

La fontana dell'obelisco con le leonesse che sono ritornate a zampillare acqua
La fontana dell'obelisco

JESI – L’onere testamentario di Cassio Morosetti sullo spostamento della fontana dei leoni e dell’obelisco da piazza Federico II attuale sede a quella di piazza della Repubblica entro luglio 2021 ha validità pari a zero: il parere tecnico arriva dall’avvocatessa jesina Laura Forconi, non nuova a interventi mirati sull’argomento che infiamma il dibattito cittadino. «Il sì dell’amministrazione comunale alla traslazione della fontana mi ha lasciato perplessa – scrive in una nota l’avvocatessa -; l’onere imposto dal testatore Morosetti (perché di onere si tratta e non di condizione) come a suo tempo osservato, è chiaramente affetto da nullità, in quanto il vincolo perpetuo è contrario ai principi del nostro ordinamento giuridico, principi che tutelano il diritto di proprietà in modo pieno ed esclusivo, come prevede l’art. 832 del codice civile, e che tale non sarebbe se talune sue facoltà dispositive fossero “in perpetuo vietate al dominus”, in questo caso il Comune di Jesi anche nelle sue successive amministrazioni con riferimento alla destinazione del bene». Un parere che l’avvocatessa jesina aveva già espresso e che adesso si sente di approfondire, visto che l’Amministrazione sta tirando dritta per la sua strada senza considerare altri aspetti o voci.

L’avvocatessa jesina Laura Forconi

«Di certo – prosegue laura Forconi – il testatore Morosetti, non competente in materia giuridica, non poteva immaginare di dare vita ad una obbligazione nulla ab origine. Al riguardo la recente Cassazione Civile si è espressa con la sentenza n.15240 del 20.06.2017, che confermando un orientamento giurisprudenziale precedente, ha considerato l’applicabilità al legato testamentario del principio sotteso all’art. 1379 codice civile, che dispone i limiti entro cui può estrinsecarsi il divieto convenzionale di alienazione, ricomprendendovi anche tutte quelle pattuizioni che siano idonee a compromettere, a tempo indefinito, le facoltà di godimento e di disposizione del proprietario sui propri beni. In altre parole – semplifica il legale – non può esservi obbligazione destinata a durare per sempre, non possono esservi compromissioni dei poteri dispositivi senza limiti di tempo, non sono ammessi vincoli perpetui nel nostro ordinamento giuridico. La nullità dell’onere, se dichiarata giudizialmente e magari con una procedura d’urgenza, dati i tempi stretti, renderebbe l’Ente destinatario dell’intero lascito senza dover procedere ad alcuna prestazione, perché l’obbligo sarebbe considerato come non apposto. E la città manterrebbe così la propria identità, che non può essere cancellata sic et simpliciter».

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