Jesi-Fabriano

Maiolati, il Consiglio di Stato riammette Irene Bini

La lista di centrosinistra Percorso Civico, in corsa per le elezioni amministrative del 26 maggio, era stata esclusa dal Tar Marche per vizi procedurali. Potrà quindi prendere parte alla competizione elettorale

MAIOLATI SPONTINI – Irene Bini potrà giocarsi le sue chances alle elezioni amministrative del prossimo 26 maggio. Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del Tar Marche, ha infatti riammesso in “gara” la sua lista Percorso Civico. I pretendenti alla successione di Umberto Domizioli sono pertanto quattro. Con la Bini, Leonardo Guerro del Movimento 5 Stelle, Tiziano Consoli di Insieme per i Cittadini e Gabriele Mazzuferi di Uniti per Maiolati.

Irene Bini
L’assessora di Maiolati Spontini, candidata sindaco di Percorso Civico, Irene Bini

Secondo il tribunale amministrativo regionale, che ha respinto il ricorso della lista, «le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale e di sindaco delle ricorrenti Badiali e Bini, nonché di tutti gli altri candidati della lista non riportano nella parte deputata all’autenticazione di firma, né il nominativo, né gli estremi del documento di identità che avrebbe consentito l’identificazione del dichiarante da parte del soggetto che ha proceduto all’autenticazione, né, eventualmente, se la stessa è avvenuta per “conoscenza personale”, dato che l’ufficiale medesimo, sindaco uscente del Comune (Domizioli ndr.), ha riportato, in calce ad ogni dichiarazione, le proprie generalità e gli estremi del proprio documento».

Di tutt’altro parere, invece, il Consiglio di Stato: «Nel caso in esame, risulta certa la “identificazione” del dichiarante, anche se le sue generalità non sono state ripetute dall’autenticatore nella sua dichiarazione, poiché le stesse sono compiutamente indicate per esteso nella “sopra estesa dichiarazione di accettazione” che precede l’autentica nello stesso foglio, di modo che non possono esservi dubbi quanto alle generalità del candidato, rispetto al quale il pubblico ufficiale, di seguito all’accettazione, “certifica vera ed autentica la firma”, dichiarando che la stessa è stata apposta in sua presenza.

Quanto, poi, all’accertamento della reale identità del sottoscrittore, dal tenore letterale del documento sottoscritto dal pubblico ufficiale risulta che egli ha “identificato” il candidato, e mancando ogni riferimento al documento d’identità del candidato, deve necessariamente ritenersi, secondo un criterio di ragionevolezza e di presunzione di legittimità e di effetto utile degli atti pubblici, che l’identificazione si avvenuta nell’unico altro modo possibile secondo la previsione di legge, ovvero mediante la conoscenza personale del candidato, circostanza, questa, di cui il pubblico ufficiale si assume ogni responsabilità dichiarando di ritenere “certa” l’avvenuta “identificazione” del sottoscrittore, di modo che la pur erronea apposizione degli estremi del proprio documento di identità nello spazio riservato al documento d’identità del candidato, anziché generare incertezza, nel sopra delineato contesto vale a confermare che nella specifica fattispecie considerata il pubblico ufficiale, pur errando nella compilazione del modulo, ha inteso confermare la propria responsabilità quanto all’avvenuta identificazione personale del candidato, circostanza, questa, del resto ben plausibile nel piccolo centro abitato di riferimento».

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