Jesi-Fabriano

Jesi, sanzioni per chi disturba o distrugge nidi di rondine

La giunta comunale ha accolto la richiesta di tutela formulata dalle associazioni ambientaliste e animaliste, anche in considerazione del contributo fornito da tali specie alla riduzione di insetti

JESI – Divieto assoluto di disturbare, distruggere, rimuovere o danneggiare i nidi di rondone comune (Apus apus), balestruccio (Delichon urbicum), rondine (Hirundo rustica), rondone pallido (Apus pallidus), rondone maggiore (Apus melba), topino (Riparia Riparia) e di rondine rossiccia (Cecropis daurica),  anche nelle fasi iniziali di costruzione. A disporlo, la giunta comunale, su richiesta delle associazioni Ornitologi Marchigiani, WWF, LIPU e della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi. Previste sanzioni per chi non rispetta le disposizioni.

Tali specie di volatili, infatti, prima abbastanza diffuse, sono oggi in netta diminuzione ed, essendo insettivore, contribuiscono notevolmente alla riduzione di zanzare, mosche, tafani, parassiti degli alberi da frutto, etc. «Gli studi scientifici di settore hanno calcolato – spiegano i tecnici – che l’elevata capacità di cattura degli insetti può raggiungere la quantità di circa 6.000 insetti al giorno per coppia nella stagione riproduttiva fino a complessivi 15-20.000 insetti catturati al termine di ogni covata».

«La loro tutela – evidenzia la giunta Bacci – costituisce un valido strumento contro la proliferazione di insetti molesti e la diffusione di malattie dagli stessi veicolate, in quanto funge da valida alternativa alle attività di disinfestazione messe in atto dal Comune, con conseguente risparmio di risorse economiche». Il divieto resta in vigore anche al di fuori del periodo riproduttivo (autunno-inverno), in quanto dette specie possono utilizzare gli stessi nidi per più anni di seguito.

I cittadini sono invitati addirittura a provvedere, ove possibile, alla tutela dei nidi. In caso di restauri, ristrutturazioni o di altre tipologie di interventi sul fabbricato che non possano essere in alcun modo tecnicamente realizzati senza procedere alla rimozione dei nidi, essa dovrà avvenire, salvo motivate e documentate esigenze, tra il 1 novembre e  il 15 febbraio di ogni anno, con contestuale messa in atto delle misure di compensazione mediante  apposizione  di nidi artificiali entro lo stesso periodo di non nidificazione.

Chi non rispetterà il provvedimento sarà multato, con  contestuale obbligo di ripristino del precedente stato dei luoghi e/o con realizzazione di nidi artificiali, fatta salva l’applicazione dell’ipotesi di reato per maltrattamento animali prevista dal Codice Penale.

Ti potrebbero interessare