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Mutuo casa: ecco cosa fare per chiedere la sospensione delle rate

In questo caso esiste un Fondo di Solidarietà che è attivo dal 2013 ed è gestito dalla Consap-Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Si può fare domanda anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

ANCONA – A causa della crisi economica che stiamo vivendo e in particolare per situazioni come la perdita del posto di lavoro, molte sono le famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione o di altri finanziamenti. «L’Adiconsum – dice Loredana Baldi, responsabile del settore finanziario di Adiconsum Marche – ha maturato una notevole esperienza nella gestione di casi di questo tipo, ed è pertanto a disposizione di tutti coloro che si trovino in condizione di difficoltà e necessitano di un aiuto o di informazioni su come poter agire».

In aiuto del cittadino interviene il Fondo di Solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa. Questo è attivo dal 2013 ed è gestito dalla Consap-Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – che gestisce Fondi di Garanzia e solidarietà. Il fondo è stato istituito per legge proprio per aiutare tutti coloro che sono titolari di un contratto di mutuo ipotecario e che non riescono più a pagare le relative rate a causa di sopravvenuti eventi gravi e imprevedibili, quali ad esempio la perdita del posto di lavoro.

Il Fondo consente ai mutuatari di presentare alla banca che ha erogato il mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, una modulistica per richiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi.

Ecco quando si può richiedere
Nella cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.); morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Inoltre, questi eventi devono essere avvenuti nei tre anni precedenti la prsentazione della domanda.

I requisiti soggettivi
Occorre avere un reddito Isee non superiore a 30mila euro; l’importo del mutuo non deve essere superiore a 250mila euro per l’acquisto di un’immobile non di lusso adibito ad abitazione principale; il mutuo in ammortamento da almeno un anno; se ci sono rate insolute, il ritardo non deve essere superiore ai 90 giorni.

Dal giorno della presentazione della domanda completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo di pagamento delle rate

La procedura
La domanda va presentata alla banca che poi trasmette a Consap la domanda di sospensione entro 10 giorni lavorativi. Consap successivamente ha 15 giorni lavorativi per concedere l’autorizzazione alla sospensione; la banca, successivamente, ha 5 giorni lavorativi per informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria. In caso di esito positivo, la banca attiva la sospensione dell’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

Per ulteriori approfondimenti collegarsi ai siti di Consap e Dipartimento del Tesoro.

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