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L’arbitro bancario finanziario, chi è e per che cosa è utile

Tra le diverse modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ossia modi per risolvere contenziosi senza dover passare attraverso l’autorità giudiziaria, c'è anche questa possibilità. Ecco in cosa consiste

Tra le diverse modalità di risoluzione stragiudiziale delle controversie, ossia modi per risolvere contenziosi senza dover passare attraverso l’autorità giudiziaria, c’è anche l’Arbitro bancario finanziario.

Si tratta di un organismo che è deputato a risolvere le controversie con gli intermediari finanziari, ossia con le banche, le società finanziarie, le Poste (Bancoposta), gli istituto emittenti moneta elettronica (carte di credito, bancomat, carte prepagate…).

«È possibile presentare ricorso all’ABF soltanto dopo aver esperito la prima fase, che è il reclamo verso l’Intermediario. Se l’Intermediario non risponde al reclamo entro 30 giorni oppure se la risposta è negativa si può procedere», spiega l’Adiconsum Marche.

L’ABF si compone di 7 collegi competenti per territorio: Roma, Milano, Napoli all’inizio, a cui si sono aggiunti Torino, Bologna, Palermo e Bari.

L’ABF è un organismo autonomo e imparziale anche se è sostenuto per il suo funzionamento dalla Banca d’Italia, ed è composto da esperti nel settore bancario/finanziario e garantisce anche una rappresentanza sia degli Intermediari che dei consumatori o delle imprese che ricorrono.

Su cosa può giudicare:
– servizi bancari e finanziari (non di investimento) per importi non superiori a 100.000 euro e per controversie sorte dopo il primo gennaio 2009;
– si può ricorrere all’arbitro entro un anno dalla risposta negativa al reclamo inviato alla banca o dall’invio del reclamo se non si è ricevuta risposta;
– la decisione del collegio arbitrale non è vincolante per l’intermediario, ma questo ha tutto l’interesse ad adempiere perché altrimenti il mancato adempimento viene pubblicato sul sito dell’arbitro e su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale e quindi c’è una sanzione “reputazionale”;
– si tratta di una modalità efficiente e poco costosa: infatti il ricorso ha un costo di 20 euro da versare direttamente alla Banca d’Italia e in termini di efficienza l’Arbitro decide normalmente in una tempistica che si aggira attorno ad un anno dalla presentazione del ricorso.

«Noi di Adiconsum Marche utilizziamo molto questo canale, in particolare per quanto riguarda frodi sulle carte di credito, furto o clonazione di bancomat, e soprattutto per quanto concerne i Buoni Fruttiferi Postali, quelli delle serie P o Q emesse dopo il giugno 1986 che presentano delle grosse problematiche al momento del ritiro.

Abbiamo ottenuto molte decisioni favorevoli, riuscendo a far recuperare ai consumatori importi anche considerevoli. Siamo a disposizione sia per la presentazione dei reclami a banche e istituti finanziari, Poste, per analisi e verifica dei “buoni postali” sia per il ricorso all’arbitro», spiega la responsabile finanziaria dell’associazione a tutela dei consumatori Loredana Baldi.

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