Ascoli Piceno-Fermo

Ordinanza del Comune: vietata la vendita di bevande alcoliche allo stadio durante le partite casalinghe dell’Ascoli

L'obiettivo è garantire la massima sicurezza agli spettatori, ma è una decisione che fa parecchio discutere. Ecco le disposizioni nel dettaglio

ASCOLI – Domenica (14 agosto) ricomincia il campionato di serie B. Ma allo stadio Del Duca, in occasione delle partite casalinghe dell’Ascoli, non sarà possibile consumare bevande alcoliche. Il Comune, infatti, proprio questa mattina, 12 agosto, ha emesso l’ordinanza che vieta la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, prevedendo anche il divieto di vendita e utilizzo di contenitori pericolosi per la pubblica incolumità negli esercizi fissi e ambulanti all’interno dell’impianto sportivo e in quelli che si trovano nelle vicinanze. Un’ordinanza, dunque, valida anche per i bar, i ristoranti e le varie attività limitrofe allo stadio nelle giornate in cui si svolgono le partite interne dell’Ascoli.

Le disposizioni

In particolare, vigerà il divieto di somministrazione e vendita di bevande con contenuto alcolico superiore al 5 per cento del volume, nonché di vendita e introduzione all’interno dello stadio “Cino e Lillo Del Duca” di contenitori di alimenti e bevande che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro, plastica e lattine. Consentita unicamente la commercializzazione di bevande analcoliche o alcoliche non superiori a 5 gradi a condizione che le stesse siano preventivamente versate in bicchieri di plastica leggera (biodegradabili e riciclabili) o di carta. In conformità alle disposizioni impartite dalla questura di Ascoli, invece, è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di gradazione fino a 21 gradi presso la ‘sala ospitality’ che si trova in tribuna coperta, trattandosi di un’area riservata ad utenza qualificata e preventivamente accreditata dalla società sportiva dell’Ascoli Calcio.

Infine, è fatto assoluto divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume e l’uso di contenitori di alimenti e bevande quali in bottiglie di vetro e lattine che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità nei confronti di negli esercizi in sede fissa ed ambulante autorizzati nelle vicinanze dello stadio. Il divieto decorre, nelle giornate in questione, da tre ore prima dell’inizio delle partite e permane fino a deflusso ultimato e, comunque, per almeno due ore dal termine dell’incontro.

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