Ancona-Osimo

Voli aerei cancellati: ecco i diritti dei passeggeri

È di qualche giorno fa la notizia che la compagnia aerea low cost Ryanair ha sospeso circa 2.100 voli fino a fine ottobre: 400.000 le persone rimaste a terra

ANCONA – È di qualche giorno fa la notizia che la compagnia aerea low cost Ryanair sta cancellando circa 2.100 voli fino a fine ottobre. La decisione, secondo quanto dichiarato dal vettore aereo in una nota, è stata dettata dalla necessità di ridurre il monte ferie accumulato dai suoi dipendenti.

Si tratta, tuttavia, di cancellazioni che riguardano tra i 40 e i 50 voli al giorno per le prossime sei settimane, per un totale di quasi 400.000 passeggeri coinvolti: tantissimi consumatori, preoccupati per i biglietti già acquistati, si stanno già attivando per chiedere rimborsi e risarcimenti.

Numerose criticità vengono riscontrate, inoltre, nelle modalità di avviso ai passeggeri circa la cancellazione del proprio volo: la compagnia invita i passeggeri a controllare la propria casella di posta elettronica; se non ci dovessero essere messaggi di cancellazione il volo è da intendersi regolare, ma invitiamo comunque tutti gli interessati a controllare.

La compagnia ha fatto sapere che contatterà direttamente i passeggeri offrendo voli alternativi e rimborsi.

Ma quali sono i diritti dei passeggeri del trasporto aereo in caso di cancellazione del volo? La materia è normata dal Regolamento (CE) n. 261/2004, il quale stabilisce che in caso di cancellazione di un volo non dovuto a circostanze eccezionali, come nel caso specifico di Ryanair, il passeggero ha diritto:

  • di scegliere se ricevere il rimborso del prezzo del biglietto (entro 7 giorni) o se essere riprotetto su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale, appena possibile o scegliendo una data successiva, a seconda della disponibilità dei posti
  • di ricevere la compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro
  • di ricevere assistenza, intesa come pasti e bevande, sistemazione in albergo, trasferimento tratta aeroporto-albergo e viceversa, n. 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

La compensazione pecuniaria non è però dovuta nel caso in cui la cancellazione del volo venga comunicata al passeggero con un preavviso:

  • di almeno 2 settimane;
  • in un lasso di tempo compreso tra 2 settimane e 7 giorni, e la compagnia mette a disposizione un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 2 ore rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle 4 ore;
  • inferiore a 7 giorni, e la compagnia offra un volo alternativo il cui orario di partenza non può essere anticipato più di 1 ora rispetto all’orario del volo cancellato e l’orario di arrivo non può essere superiore alle 2 ore.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o assistenza specifica sul proprio caso potete contattare Adiconsum Marche.

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