Ancona-Osimo

Tamponi rapidi in parafarmacia, Consiglio di Stato accoglie ricorso e rinvia al Tar. Clini: «Non sussiste nessun impedimento»

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso avanzato dalle parafarmacie delle Marche contro la decisione della Giunta regionale che non consentiva l'esecuzione dei test antigenici rapidi per il rilevamento del Covid a queste strutture

Daniela Clini, coordinatrice regionale parafarmacie

ANCONA – Accolto dal Consiglio di Stato il ricorso avanzato dalle parafarmacie delle Marche contro la decisione della Giunta regionale che non consentiva l’esecuzione dei test antigenici rapidi per il rilevamento del Covid a queste strutture.

Il caso era esploso nell’aprile scorso, quando dopo una iniziale delibera con cui la Regione Marche aveva dato il via libera alle parafarmacie per i test antigenici rapidi, era successivamente arrivato il passo indietro della Giunta regionale: l’«Associazione dei titolari di farmacia (Federfarma) diffidava la stessa Giunta», la quale «faceva dietrofront e annullava la precedente decisione», spiegano in una nota stampa le parafarmacie delle Marche.

Le strutture, sia come singole parafarmacie che attraverso le proprie sigle di rappresentanza, Movimento Nazionale Liberi Farmacisti, Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, Confederazione Unitaria delle Libere Parafarmacie Italiane e Unione Nazionale Farmacisti Titolari di sola Parafarmacia hanno presentato ricorso al Tar, Tribunale Amministrativo delle Marche, e dopo il respingimento di questo al Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso e rinviato al Tar.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato la «lesione patrimoniale derivante dal mancato esercizio di una specifica attività» e che la questione può trovare «approfondimento, eventualmente anche attraverso la sottoposizione alla Corte di
Giustizia UE», ha anche sottolineato che «che l’art. 1, comma 418, della legge 30.12.2020, n. 178, ha consentito
anche presso le farmacie dotate di locali idonei possa estendersi anche alle parafarmacie, considerato che queste ultime, ai sensi dell’art. 5, comma, 1del D.L. 223 del 4.7. 2005, convertito in L. 248/2006, sono autorizzate alla vendita di
farmaci da banco e di “automedicazione” in presenza “di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».

Daniela Clini, coordinatrice regionale della Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane, del Movimento Nazionale Liberi Farmacisti e della Federfardis, commenta con soddisfazione la sentenza del Consiglio di Stato «che ha riconosciuto i farmacisti che lavorano in parafarmacia, figure importanti nella lotta contro la pandemia essendo personale laureato come i farmacisti di farmacia».

Secondo Clini, «se i locali sono a norma (e noi dobbiamo seguire le stesse regole della farmacia), non sussiste nessun motivo reale che possa impedire alle parafarmacie di effettuare i tamponi. Nella suddetta sentenza c’è anche un suggerimento al Tar, quando si fa riferimento alla Corte di Giustizia Europea, perché i principi contenuti nel nostro ricorso sono difficilmente attaccabili. Dispiace che altri colleghi che lavorano in farmacia, benché titolari, siano pronti a tutto per impedirci di fare i tamponi quando è sotto gli occhi di tutti che gli utenti debbano trovare infinite difficoltà per poter effettuare tamponi. Quello che chiediamo è solo di poter offrire questo servizio».

Intanto le parafarmacie delle Marche e le associazioni che le rappresentano, annunciano che continueranno a dare battaglia anche a tutela di tutti quei cittadini che in questi ultimi mesi «hanno faticato non poco per poter eseguire un test antigenico».

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