Ancona-Osimo

Chiede il suicidio assistito, il tribunale di Ancona: «La Asl verifichi le condizioni del paziente»

Primo caso in Italia in cui un collegio richiama i medici per valutare il diritto a morire di un tetraplegico in attuazione della sentenza Cappato della Corte Costituzionale

Tribunale Ancona
Tribunale di Ancona

ANCONA – Mario lo chiede da dieci mesi. «Voglio morire, accompagnatemi alla dolce morte». Ha 43 anni, è malato da dieci, bloccato a letto per una lesione irreversibile della spina dorsale che lo ha reso tetraplegico. A ridurlo così è stato un incidente stradale. Stando alla sentenza Cappato della Corte Costituzionale, quella del caso di dj Fabo, dove l’avvocato Marco Cappato aveva offerto il suo aiuto per portare in Svizzera Fabiano Antoniani (affetto da tetraplegia) che voleva sottoporsi alla dolce morte, Mario ha diritto a chiedere ed ottenere il suicidio assistito ma il servizio sanitario pubblico che lo ha in cura si è rifiutato di valutare le sue condizioni per farlo accedere ad un accompagnamento dolce alla morte. La sentenza della suprema corte, la 242 del 2019, ha dichiarato non punibile chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile. Non incorre quindi nel reato sancito dall’artico 580 del codice penale (aiuto al suicidio). Dopo due dinieghi è arrivata una risposta positiva per il paziente, che vive in provincia di Ancona, seguito dall’associazione Luca Coscioni, quella che si batte per i diritti dei malati e del fine vita. Il collegio del tribunale civile di Ancona ha accolto, martedì scorso (il 15 giugno), il reclamo presentato dagli avvocati dell’associazione Coscioni.

Un tribunale, per la prima volta in Italia, imporrà adesso ad una Asl di verificare le condizioni per accedere al suicidio assistito in attuazione della sentenza Cappato. «Dopo 10 mesi Mario sarà finalmente sottoposto alla verifica delle sue condizioni che rendono non punibile l’aiuto al suicidio – commenta l’avvocato Filomenta Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni –; il paziente è passato per due udienze e due sentenze per vedere rispettato un suo diritto, nelle sue condizioni. Non è possibile costringere gli italiani a una simile doppia agonia. Occorre una legge. Per questo a fronte di un Parlamento paralizzato e sordo persino ai richiami della Corte Costituzionale è necessario un referendum». Per questo si stanno raccogliendo 500mila firme da consegnare in Corte di Cassazione il 30 settembre.

L’iter giudiziario per chiedere il suicidio assistito

Il 28 agosto 2020 il paziente ha chiesto alla sua Asl di verificare la sussistenza delle condizioni enucleate dalla Corte Costituzionale per poter accedere al suicidio assistito. Ad ottobre viene comunicato un diniego senza che vengano attivate le procedure indicate dalla sentenza Cappato della Corte Costituzionale: stabiliva che per dar corso alla richiesta della persona interessata – in virtù di norme già in vigore nel nostro ordinamento – occorre verificarne 4 condizioni: persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli da parte di una struttura pubblica del serviziosanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente. La Asl ha negato persino l’attivazione delle procedure di verifica.

Con i legali dell’associazione Luca Coscioni, Mario presenta un ricorso di urgenza al tribunale di Ancona, affinché venga ordinato all’Asl la verifica delle sue condizioni. Il 26 marzo 2021il giudice del tribunale aveva confermato il diniego della struttura pubblica motivando che «il tribunale, pur riconoscendo che il paziente ha i requisiti che sono stati previsti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242/19 sul cosiddetto Caso Cappato/Dj Fabo, afferma che non sussistono motivi per ritenere che, individuando le ipotesi in cui l’aiuto al suicidio può oggi ritenersi lecito, la Corte abbia fondato anche il diritto del paziente, ove ricorrano tali ipotesi, ad ottenere la collaborazione dei sanitari nell’attuare la sua decisione di porre fine alla propria esistenza; né può ritenersi che il riconoscimento dell’invocato diritto sia diretta conseguenza dell’individuazione della nuova ipotesi di non punibilità, tenuto conto della natura polifunzionale delle scriminanti non sempre strumentali all’esercizio di un diritto».

A seguito del reclamo all’ordinanza di diniego ne viene depositata una nuova dai magistrati del collegio del tribunale di Ancona dopo la discussione dell’udienza del 28 maggio in camera di consiglio.

Il collegio del tribunale civile di Ancona ha ordinato ora all’azienda sanitaria delle Marche di provvedere, previa acquisizione del relativo parere del Comitato etico territorialmente competente, ad accertare: se il reclamante Mario sia la persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili, se lo stesso sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, se le modalità, la metodica e il farmaco (Tiopentone, un potente barbiturico) prescelti siano idonei a garantirgli la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile (rispetto all’alternativa del rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa, e ad ogni altra soluzione in concreto praticabile, compresa la somministrazione di un farmaco diverso).

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