Ancona-Osimo

Risparmiatori azzerati, incontro in Federconsumatori Ancona

Crac Banca Marche, ad Ancona l'8 agosto un incontro per spiegare come accedere alle procedure arbitrali che teoricamente possono garantire fino al 100% del valore investito in obbligazioni subordinate

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lo scorso giugno, dei decreti attuativi da parte del Governo e del Fondo Interbancario, si apre la fase delle procedure arbitrali  per i possessori di obbligazioni subordinate azzerate nel crac di Banca Marche, Banca dell’Etruria, Casse di Risparmio di Ferrara e CariChieti, le quattro banche messe in risoluzione alla fine del 2015. Il provvedimento apre la strada agli investitori che non hanno avuto accesso al rimborso forfettario (la procedura è scaduta il 31 maggio) e che possono ora presentare domanda di rimborso per i titoli oramai senza valore. Per approfondire il tema  e spiegare la procedura, Federconsumatori Ancona organizza un incontro l’8 agosto prossimo, martedì, alle ore 16, presso la sede di Ancona in via 1° Maggio n. 142/A. All’incontro parteciperanno il presidente Regionale della Federconsumatori Gianni Santori e l’avv. Francesca Pedrolli che si occuperà del patrocinio dei ricorsi.

La procedura arbitrale è una sorta di “giudizio semplificato” rispetto ai tribunali. Essa – spiega Federconsumatori – sarà gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), con una corsia preferenziale per le persone più anziane e per chi ha subito le perdite più ingenti.

All’arbitrato Anac potranno ricorrere tutti coloro che non hanno partecipato alla procedura semplificata per il rimborso forfettario (perché non avevano i requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare per ottenere il rimborso forfettario dell’80% o perché hanno scelto la procedura arbitrale per farsi riconoscere l’intero valore delle obbligazioni in loro possesso), o ancora che non hanno proposto azione di risarcimento per il danno nei confronti delle banche.

L’accesso al risarcimento è legato al riconoscimento della responsabilità delle quattro banche nella collocazione delle obbligazioni subordinate, per la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF). Si può chiedere rimborso se si è una persona fisica, un imprenditore individuale, imprenditore agricolo o coltivatore diretto; anche i coniugi o conviventi more uxorio, parenti entro il secondo grado o successori mortis causa.

La procedura si concluderà con un “lodo” del Collegio Arbitrale entro 120 giorni dalla data della domanda; tale termine potrà essere prorogato per i casi più complessi fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.

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