Ancona-Osimo

Responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio del dipendente: «Serve una legge»

Il presidente dell'associazione di Fermo-Macerata-Ascoli Lenori : «I chiarimenti dell'Inail non bastano». L'avvocato Agostini: «La diffusibilità del Covid-19 rende improbabile una condanna penale»

«Serve una legge sulla responsabilità penale del datore di lavoro». Non sono solo le associazioni di categoria a chiedere chiarezza sul delicato tema della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 di un dipendente. Al momento infatti, nonostante i chiarimenti dell’Inail non c’è una legge chiara sul tema come chiedono invece a gran voce associazioni, sindacati e professionisti.

«È impensabile addossare la responsabilità agli imprenditori nei confronti dei propri dipendenti che contraggono il Covid – ha sottolineato il presidente di Confartigianato Fermo-Macerata-Ascoli Piceno Renzo Leonori -. Questo è un problema grave che noi abbiamo denunciato subito, perché il Covid-19 è un rischio generico e non professionale e non può essere attribuita responsabilità civile e penale al datore di lavoro. Se l’Inail ha fornito una prima parziale risposta positiva, ora serve una norma che stabilisca tale principio».

Renzo Leonori
Renzo Leonori, presidente Confartigianato Macerata, Ascoli e Fermo

L’Inail ha infatti spiegato che «dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro il quale risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa». Quindi la responsabilità datoriale per infortunio va attentamente indagata e accertata attraverso la dimostrazione del dolo o della colpa del datore di lavoro i cui criteri sono pertanto differenti da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative. Sotto il profilo penale, in particolare, il riconoscimento dell’infortunio da parte Inail non assume alcun rilievo, considerata la presunzione di innocenza e l’onere della prova, a carico del pubblico ministero. Per quanto riguarda la responsabilità civile del datore di lavoro è poi sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

«Bisogna ribadire – ha concluso Leonori – che questo virus è un rischio biologico generico che riguarda l’intera popolazione e pertanto le responsabilità improprie e i conseguenti rischi di ingiustificato contenzioso, non possono essere addossati ai datori di lavoro. Abbiamo chiesto al Governo e al Parlamento una disposizione di legge che preveda espressamente l’esonero della responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio di un proprio dipendente. La precisazione dell’Inail va sicuramente nella giusta direzione ma, alla luce della molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità, non basta».

L’avvocato Andrea Agostini

Dello stesso parere anche Andrea Agostini, avvocato e membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo. «L’estrema diffusibilità del Covid-19 rende assai improbabile una condanna penale per un datore di lavoro e ci fa capire che non possiamo arrivare alla formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” – spiega il legale -. Gli stessi protocolli sembrano voler scaricare sull’imprenditore o sul datore di lavoro la responsabilità della malattia ma non è così. Nel caso di contagio, se il datore riesce a dimostrare che ha rispettato tutti i protocolli, poi cosa succede? Si mettono in dubbio i protocolli che sono a loro volta frutto di una mediazione politica?» le domande dell’avvocato Agostini.

«Poi c’è l’obbligo della formazione del personale – osserva il legale -. Viene effettivamente fatto? I dipendenti partecipano? Come si dimostra? Lo stesso tracciamento che deve avvenire nei luoghi di lavoro o negli esercizi pubblici credo non sia adeguato. Come è possibile delegare a un imprenditore una questione di sicurezza sanitaria?».

Proprio tornando alla responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio, che non è ancora stata regolata da una legge, Agostini spiega che «si rischierebbe una incriminazione penale per – nel caso più grave – omicidio colposo aggravato o comunque lesioni aggravate. A questo punto serve quindi una legge che regoli la situazione e che, da una parte tuteli i lavoratori e dall’altra il datore di lavoro che non deve però sentirsi legittimato a uno sgravio di responsabilità».

«Nell’emergenza sanitaria si attendeva una legge scudo per medici e para-medici che non è mai arrivata e ora, nell’emergenza economica, si attende invece una legge scudo per i datori di lavoro: arriverà? – si chiede Agostini -. Gli imprenditori non possono essere ulteriormente martoriati anche in questo caso; è necessario che ci sia un sistema efficiente e certo che dia delle risposte».