Ancona-Osimo

Al via dal 1° luglio le domande per l’assegno temporaneo per i figli minori

Per sei mesi, un bonus per le famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), in attesa dell'assegno unico e universale nel 2022

Al via dal 1° luglio, e fino al 31 dicembre, le domande per l’assegno temporaneo per i figli minori, la misura “ponte” introdotta in attesa dell’assegno unico e universale, in vigore quest’ultima dal 2022. Si tratta di un nuovo bonus a sostegno ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988. Come spiega l’INPS, presso cui vanno inoltrate le domande, i destinatari della misura sono lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo, e nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF. Secondo le stime Istat, a beneficiarne potrà essere il 5,5% delle famiglie italiane, ovvero circa 1,4 milioni, per un importo medio nel secondo semestre di quest’anno pari a 962 euro.

Per presentare le domande basteranno il codice fiscale e l’Iban sul quale avverrà l’accredito mensile. I canali per le domande sono: tramite il portale web dell’INPS, previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS, o Pin Inps (che non viene più assegnato dal 1° ottobre 2020); rivolgendosi ai servizi offerti dai Patronati; chiamando il Contact Center Integrato dell’Inps, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento).

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021; chi la inoltrerà dopo il 30 settembre riceverà gli importi cui ha diritto a partire dal mese di presentazione della domanda. Il pagamento avverrà al genitore richiedente, nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affido condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori.

Il bonus temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domicilio con il figlio a carico e verrà erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Si va da un bonus minimo di 30 euro, fino a un massimo di 217,80 euro. Per chi ha un Isee fino a 7 mila euro l’assegno spetta pienamente: l’importo mensile base è di 168 euro per ciascun figlio minore, nel caso in cui nel nucleo siano presenti più di due figli minori l’importo è maggiorato del 30% per ciascuno.

Il nuovo assegno unico e temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza. I percettori di questa misura non dovranno presentare domanda, la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento RdC.

Il bonus sarà incompatibile soltanto con gli assegni al nucleo famigliare (ANF). Questi ultimi continueranno ad arrivare alle famiglie di lavoratori dipendenti ma con una maggiorazione crescente con il numero di figli: si prevede un aumento pari a 37,5 euro mensili per ciascun figlio per le famiglie che hanno fino a due figli e un aumento pari a 55 euro ciascuno per quelle con tre o più figli. In questo caso, secondo le stime Istat, il 15,8% delle famiglie (circa 4 milioni) può beneficiare della maggiorazione degli assegni familiari, con un importo medio nella seconda metà dell’anno pari a 377 euro.

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