Ancona-Osimo

Ancona, pubblicato il nuovo regolamento di Polizia Urbana: Daspo urbano e norme sul decoro

Per quanto riguarda le bevande, è vietata la vendita di alcolici dalle 21 alle 7 per gli esercizi commerciali. Provvedimenti anche per gli ambulanti

Controlli della Polizia locale ad Ancona

ANCONA – Era vietato recare danno ai lavatoi, i cesti e i panieri dovevano essere portati a mano dai concessionari al mercato. Vietate anche le crudeltà su bestie da sella e da soma, mentre l’articolo 73 vietava di uccidere e spennare pollame e cacciagione in pubblico, nelle vie e nelle piazze. Sono solo alcuni dei divieti che erano all’interno del vecchio regolamento di Polizia Urbana del Comune di Ancona. Datato 1933, è stato finalmente sostituito dal nuovo Regolamento che è entrato in vigore dal dicembre scorso quando è stato approvato dal Consiglio comunale. Ora è stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Ancona.

La principale innovazione di un testo che oramai risultava in alcune parti anacronistico, riguarda la formalizzazione del Daspo urbano, trattato nell’articolo 22: l’ordine temporaneo di allontanamento, previsto in caso di illeciti commessi in una determinata zona, si applica nel raggio di 150 metri per scuole, università, fiere e mercati pubblici, pubblici spettacoli, parchi, presidi sanitari, monumenti e luoghi di culto. 

Una parte fondamentale, quella iniziale, è riservata alle norme che riguardano il decoro: dal divieto di immersione nelle fontane pubbliche, al lavaggio dei veicoli o animali nei corsi d’acqua comunali fino al bivaccare sotto i monumenti. C’è l’obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione gli edifici pubblici e privati (anche in disuso), così come le aree verdi di pertinenza per evitare cadute, pericoli e allagamenti. L’art. 17 ribadisce il divieto di atti di vandalismo sui beni pubblici, come scritte ecc. I proprietari dei fabbricati hanno l’obbligo di provvedere all’estirpazione dell’erba lungo tutto il fronte delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro; hanno, altresì, l’obbligo di pulizia dei portici e passaggi appartenenti agli edifici anche se di uso pubblico.

Per quanto riguarda le bevande, è vietata la vendita di alcolici dalle 21 alle 7 per gli esercizi commerciali. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è concessa la vendita per asporto in bicchiere fino all’una di notte. Il regolamento prevede pure la chiusura fino a 20 giorni dell’attività che causa rumori e schiamazzi, sia all’interno che nelle immediate vicinanze. Sul fronte della tutela ambientale, è anche vietato l’uso di posate, bicchieri e cannucce di plastica nelle aree pubbliche, così come è vietato circolare dalle 21 alle 7 detenendo bevande in contenitori di vetro aperti. Per le aree verdi, i cani dovranno essere tenuti lontani dalle aree gioco dei bambini. Vietato produrre rumori molesti anche tramite radio, tv e strumenti musicali. Da questo punto di vista l’articolo 20 tutela particolarmente la fascia oraria compresa tra le 24 e le 7 (le 9 nei giorni festivi) e la prescrizione vale anche per i gestori degli esercizi pubblici. 

Per i venditori ambulanti c’è il divieto di esercitare la professione a meno di 200 metri dai locali, dove vengono svolte manifestazioni o ritrovi salvo specifica autorizzazione. Il raggio aumenta a 500 metri in caso di vicinanza a cimiteri, ospedali e mercati. L’articolo 29 è dedicato al bagarinaggio con il divieto su tutto il territorio comunale di vendita di biglietti e di titoli di accesso al di fuori delle biglietterie, delle agenzie autorizzate e delle altre modalità permesse dagli uffici comunali.

Chiaramente il controllo e la repressione di comportamenti anomali spetta alla Polizia Locale (e a tutte le forze di polizia in generale), per la quale però viene indicato anche il compito di mediazione nella risoluzione di conflitti, rimarcando così quella attività di vicinanza e collaborazione con la cittadinanza nella vita quotidiana. «La Polizia Locale – recita infatti l’art. 31 – nei casi di conflitto e quando sia appropriato e possibile, per la loro risoluzione bonaria, convoca le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cerca di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell’incontro e gli impegni presi dalle parti in questione».

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