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Adiconsum Marche: conti correnti on line svuotati da hacker, una truffa in crescita

Sono sempre più le segnalazioni e richieste di aiuto da parte di correntisti che improvvisamente si ritrovano il saldo a zero. Ecco cosa fare in questa spiacevole situazione e come evitare di esserne vittime

ANCONA – Adiconsum Marche mette in guardia: sono sempre più le segnalazioni e richieste di aiuto ricevute da parte di correntisti che improvvisamente si ritrovano il conto corrente on line azzerato, svuotato da truffatori.

Le situazioni che si presentano hanno sempre i medesimi elementi in comune: il cliente, improvvisamente e senza aver fatto nulla, si trova con il saldo del proprio conto corrente a zero, a volte addirittura in negativo, perché degli ignoti malfattori sono riusciti ad entrare in possesso delle credenziali di accesso al conto corrente e, nella maggior parte dei casi, hanno disposto un bonifico pari all’intera disponibilità del conto, a volte anche attingendo al fido e mandando “in rosso” il malcapitato.

È molto comune la prassi di andare a modificare il recapito telefonico del consumatore, in maniera tale che le vittime della truffa non possano essere raggiunte ed avvisate dai messaggi sms di alert che normalmente vengono inviati dagli istituti.

Ma come comportarsi in situazioni del genere e quali sono i diritti del consumatore?
Ecco le dritte impartite da Adiconsum Marche.

Innanzitutto è importante agire a livello preventivo:
Attivare tutti gli strumenti di sicurezza messi a disposizione dalla banca: es. sms o email alert.
Non rispondere mai ad email o sms che chiedono le proprie password o credenziali di accesso alla propria area riservata; le banche non inviano mai questi messaggi, si tratta di un tentativo di carpire fraudolentemente i dati sensibili.
Non comunicare mai a terzi le proprie credenziali di accesso.

Se però il fatto è già avvenuto è bene conoscere i nostri diritti.
La normativa che regola la materia è il decreto legislativo n. 11 del 2010 che impone agli istituti bancari, quando il correntista disconosce una o più operazioni, di provvedere al rimborso delle somme fraudolentemente prelevate, salvo il caso di “dolo” o “colpa grave” dell’utente.

In sostanza, gli unici casi in cui la banca può, legittimamente, rifiutare il rimborso, sono due:
1) Il caso in cui l’utente abbia consapevolmente effettuato l’operazione disconosciuta e, sostanzialmente, stia cercando di frodare la banca.
2) Il caso in cui l’utente sia incorso in una colpa grave, così facilitando l’attività dei truffatori: ad esempio, abbia comunicato a terzi le credenziali di accesso.

Tuttavia, la normativa pone a carico degli istituti bancari l’onere della prova, ossia: non è l’utente che deve provare la propria estraneità, ma al contrario è l’istituto bancario che deve provare il dolo o la colpa grave, e la prova deve essere stringente e concreta. Se l’istituto bancario non fornisce tale prova, il rifiuto al rimborso è illegittimo.

Tuttavia, però, l’Adiconsum evidenzia che nella maggioranza dei casi gli istituti bancari non provvedono al rimborso, rimandando invece la responsabilità dell’accaduto al cliente. Come comportarsi dunque in situazioni del genere?
Prima di tutto disconoscere le operazioni di prelievo (tutti gli istituti bancari e le poste hanno una specifica modulistica per il disconoscimento) e immediatamente chiedere il rimborso all’istituto che avrà 30 giorni di tempo per rispondere.
Contestualmente provvedere a sporgere denuncia alle autorità competenti e non arrendersi in caso di rifiuto al rimborso da parte dell’istituto bancario.

Infatti esistono diverse possibilità per far valere i propri diritti: il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è una di queste, una modalità alternativa di risoluzione delle controversie nel settore finanziario, economica e piuttosto veloce, ma anche, se del caso, una vera e propria azione civile nei confronti della banca. Adiconsum Marche ha già risolto positivamente casi di questo genere, sia attraverso il ricorso all’ABF sia, con l’aiuto dei legali del Centro Giuridico, attraverso vere e proprie cause.
La scelta tra le due modalità può dipendere da vari fattori che vanno presi in considerazione prima di decidere ma è importante affidarsi a persone esperte, anche rivolgendosi ad associazioni dei consumatori come Adiconsum Marche, che resta a disposizione degli utenti che siano incappati in problematiche di questo genere.

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